Costi · Fase 2 di 5: spendere
IVA agevolata sui lavori edili: quando si paga il 10%, quando il 4% e quando il 22%
IVA al 10% su manutenzione e ristrutturazione della casa, regola dei beni significativi, casi al 4% e al 22%, e come deve essere scritta la fattura.
In breve
Sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni l'IVA è al 10%, ma sui beni significativi forniti dall'impresa (infissi, caldaie, sanitari e rubinetteria, condizionatori, ascensori, videocitofoni, impianti di sicurezza) il 10% vale solo fino al valore della prestazione al netto dei beni; l'eccedenza paga il 22%. Restauro e ristrutturazione godono del 10% su servizi e beni finiti. Il 4% riguarda prima casa in costruzione e barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate, guida febbraio 2026).
Perché la stessa casa può avere tre aliquote
Su una ristrutturazione l'IVA non è un dettaglio: si calcola su tutto l'importo dei lavori ed entra nel costo finale. L'aliquota dipende da tre domande, e la risposta a ciascuna sposta il conto.
- Che tipo di intervento è? Manutenzione ordinaria e straordinaria da una parte; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia dall'altra. Le categorie sono quelle dell'articolo 3 del DPR 380/2001: la differenza tra lavori liberi, manutenzione straordinaria e interventi più pesanti è spiegata nella scheda sull'edilizia libera.
- Su quale immobile? Per la manutenzione il 10% vale sulle unità abitative, o più precisamente sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; per restauro e ristrutturazione vale su qualsiasi immobile.
- Chi fornisce i beni e quali sono? I materiali possono essere forniti dall'impresa dentro l'appalto oppure acquistati dal committente; e alcuni beni, detti significativi, seguono una regola propria.
La fonte di riferimento per il 2026 è il capitolo sull'IVA della guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2026. La base normativa, ricostruita dalla circolare dell'Agenzia n. 15/E del 2018, è l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 per la manutenzione, e i numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 per restauro e ristrutturazione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria: il 10% e i beni significativi
Sulle prestazioni di servizi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su unità abitative l'IVA è al 10%. Sui beni, il 10% si applica solo se sono ceduti nell'ambito del contratto di appalto dall'impresa che esegue i lavori: i materiali acquistati direttamente dal committente, o forniti da un soggetto diverso da chi esegue, pagano il 22%.
C'è poi una categoria di beni che pesa molto sul valore dell'intervento. Il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, individua i beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza.
La regola, spiegata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12 luglio 2018, è questa: se il valore dei beni significativi non supera la metà del corrispettivo dell'intervento, tutto resta al 10%; se la supera, il 10% si applica ai beni solo fino a concorrenza della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore dei beni, e la parte residua del loro valore paga il 22%.
L'esempio della guida dell'Agenzia, con i calcoli svolti:
| Voce | Importo | Aliquota | IVA |
|---|---|---|---|
| Prestazione (manodopera) | 4.000 € | 10% | 400 € |
| Beni significativi fino a concorrenza della differenza (10.000 meno 6.000) | 4.000 € | 10% | 400 € |
| Parte eccedente dei beni significativi | 2.000 € | 22% | 440 € |
| Totale intervento | 10.000 € | 1.240 € |
Nell'esempio i beni significativi, cioè sanitari e rubinetteria per 6.000 euro, valgono più della metà dei 10.000 euro dell'intervento. Se fossero valsi 5.000 euro o meno, l'intera somma avrebbe pagato il 10%.
Due precisazioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 e chiarite dalla circolare 15/E cambiano il risultato più di quanto sembri:
- il valore del bene significativo è il suo costo di produzione, se l'impresa lo produce, oppure il prezzo di acquisto, se lo compra da terzi; il ricarico che l'impresa applica al cliente non fa parte del valore del bene e va nella prestazione al 10%;
- le parti staccate fornite con il bene significativo seguono il bene se ne sono parte integrante, mentre vanno nella prestazione se hanno autonomia funzionale. La guida cita come esempi le tapparelle e i materiali di consumo usati per montare un infisso.
Restauro, risanamento e ristrutturazione: il 10% su tutto
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, le categorie delle lettere c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001, l'IVA è sempre al 10%:
- sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera, su qualsiasi tipo di immobile;
- sull'acquisto dei beni forniti per l'intervento, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati;
- sui beni finiti che conservano la loro individualità anche se incorporati nella costruzione, come porte, infissi esterni, sanitari e caldaie, anche quando li acquista direttamente il committente.
Qui la regola dei beni significativi non si applica. Per questo la qualificazione dell'intervento, che il tecnico indica nel titolo edilizio, ha un effetto diretto sulla fattura: lo stesso bagno rifatto come manutenzione straordinaria o come parte di una ristrutturazione edilizia può avere un'IVA diversa sui sanitari.
Tre lavori, tre trattamenti
Qualche caso tipico di un appartamento palermitano aiuta a vedere come le regole si combinano. Non servono cifre: conta la struttura della fattura.
- Sostituzione delle finestre. È manutenzione, e gli infissi sono beni significativi. Se l'impresa fornisce e posa, il valore degli infissi va confrontato con il corrispettivo totale: in un lavoro in cui il serramento pesa molto più della posa, una parte del suo valore finirà al 22%. Se invece il committente compra gli infissi da un rivenditore e fa solo posare, gli infissi pagano il 22% per intero e la posa il 10%.
- Rifacimento del bagno con CILA. È manutenzione straordinaria. Sanitari e rubinetteria sono beni significativi; piastrelle, tubazioni e materiali di consumo forniti dall'impresa no, e restano al 10% insieme alla manodopera.
- Ristrutturazione edilizia dell'intero appartamento. Con un intervento qualificato come ristrutturazione dal titolo edilizio, servizi e beni finiti sono al 10%, anche se porte, sanitari e caldaia li acquista direttamente il proprietario; restano al 22% le materie prime e i semilavorati comprati a parte e le parcelle dei professionisti.
Lo stesso vale per un nuovo climatizzatore: le apparecchiature di condizionamento sono beni significativi, quindi in un intervento di manutenzione il loro valore va confrontato con quello dell'installazione.
Quando il 10% non spetta
La guida dell'Agenzia delle Entrate elenca i casi in cui l'aliquota agevolata non si applica:
- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da chi esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente, nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- prestazioni professionali, anche se legate al recupero edilizio: progettazione, direzione dei lavori, pratiche, che sono fatturate con l'aliquota ordinaria;
- prestazioni rese in subappalto all'impresa principale: il subappaltatore fattura al 22% all'impresa principale, che poi fattura al committente con il 10%, se ne ricorrono i presupposti.
I casi al 4%
L'aliquota del 4% non è un'aliquota da ristrutturazione, ma ci sono due situazioni in cui un proprietario può incontrarla.
Barriere architettoniche. La guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le persone con disabilità, aggiornata a febbraio 2026, indica tra le operazioni al 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, e l'acquisto di servoscala e mezzi simili, comprese le piattaforme elevatrici con le caratteristiche tecniche adatte. La stessa guida ricorda che la detrazione del 75% per le barriere architettoniche riguardava le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Prima casa in costruzione o ampliamento. Il numero 39 della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 prevede il 4% sulle prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di abitazioni non di lusso a favore di chi ha i requisiti prima casa. Con la risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, richiamando la circolare 219/E del 2000, l'Agenzia ha confermato il 4% anche per i lavori di ampliamento della prima casa, a condizione che l'abitazione resti non di lusso dopo i lavori. Su una casa esistente che si ristruttura senza ampliarla, il riferimento resta il 10%.
Come deve essere scritta la fattura
La legge di bilancio 2018 ha stabilito che la fattura di chi realizza un intervento di manutenzione deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni significativi forniti e il loro valore. Secondo la circolare 15/E, il valore va indicato anche quando non supera la metà del corrispettivo, perché serve a verificare che il calcolo sia corretto; quando la supera, la fattura espone separatamente l'imposta al 10% e quella al 22%. In un intervento complesso con più beni significativi, per esempio servizi igienici, infissi e caldaia, il calcolo si fa sul corrispettivo complessivo dell'intervento.
Un controllo utile prima di firmare: chiedere che il preventivo indichi già il regime IVA previsto, la qualificazione dell'intervento e il valore dei beni significativi, voce per voce. Che cosa deve contenere un preventivo completo è spiegato nella scheda sul preventivo di ristrutturazione.
Infine, l'IVA pagata non è un costo a fondo perduto per chi usa le detrazioni: la guida dell'Agenzia include l'imposta sul valore aggiunto tra le spese detraibili insieme ai lavori. Le aliquote delle detrazioni in vigore nel 2026 sono nella scheda sui bonus e le detrazioni edilizie.
Domande frequenti
Se compro io le piastrelle e l'impresa le posa, che IVA pago?
Nella manutenzione ordinaria e straordinaria l'aliquota del 10% sui beni si applica solo se i beni sono ceduti dall'impresa nell'ambito dell'appalto. I materiali acquistati direttamente dal committente scontano l'IVA ordinaria del 22%, mentre la posa fatturata dall'impresa resta al 10%. Nella ristrutturazione edilizia, invece, i beni finiti hanno il 10% anche se li compra direttamente il committente.
Quali sono i beni significativi?
Li elenca il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza. Contano solo nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
La parcella dell'architetto ha l'IVA al 10%?
No. La guida dell'Agenzia delle Entrate esclude dall'aliquota agevolata le prestazioni professionali, anche quando riguardano interventi di recupero edilizio: progettista, direttore dei lavori e geometra fatturano con l'aliquota ordinaria. L'IVA pagata resta però tra le spese detraibili insieme alla parcella.
Quando si applica l'IVA al 4% su un lavoro in casa?
In due casi principali. Sulle prestazioni dipendenti da contratti di appalto per opere di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, come ricorda la guida dell'Agenzia per le persone con disabilità di febbraio 2026. E sugli appalti per la costruzione di abitazioni non di lusso a favore di chi ha i requisiti prima casa, esteso dall'Agenzia anche ai lavori di ampliamento della prima casa purché resti non di lusso.
Che cosa deve risultare in fattura per i beni significativi?
Dal 2018 la fattura di chi esegue un intervento di manutenzione deve indicare, oltre al servizio, il valore dei beni significativi forniti, anche quando questo valore non supera la metà del corrispettivo e quindi tutto resta al 10%. Se il valore la supera, la fattura espone due imponibili: uno al 10% e l'eccedenza al 22%.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, 2026Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, capitolo 2 L'agevolazione IVA (febbraio 2026)
- Agenzia delle Entrate, 2026Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: IVA ridotta e beni significativi
- Agenzia delle Entrate, 2018Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, la disciplina dei beni significativi
- Agenzia delle Entrate, 2026Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (febbraio 2026)
- Agenzia delle Entrate, 2011Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, IVA al 4% sui lavori per la prima casa